(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo
secondo  le  attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa  del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in
legge  con  modificazioni  del  decreto-legge  8 agosto 1994, n. 507,
recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi   dello  Stato  alle  regioni  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    2.  Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i
laghetti  totalmente  interrati sotto il piano di campagna, le vasche
ed  i  serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti
circostanti,  le  opere  di  regimazione di fiumi e torrenti, nonche'
tutte  le  altre  opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio
decreto  25 luglio  1904,  n.  53  (Testo unico delle disposizioni di
legge  intorno  alle  opere idrauliche delle diverse categorie) e del
regio   decreto   11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione
delle  traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione
in  alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a
centomila  metri  cubi  e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori
esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del
rischio connesso, attraverso il regolamento di cui all'Art. 2.