(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonche' tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 53 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del rischio connesso, attraverso il regolamento di cui all'Art. 2.